Porto d’armi per gli agenti fuori servizio: il Viminale chiarisce l’applicazione dell’art. 28 del D.L. 48/2025
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare che definisce in modo preciso come applicare l’articolo 28 del decreto-legge 48/2025. La norma introduce un cambiamento rilevante sul porto d’armi per gli agenti fuori servizio, estendendo questa possibilità anche alla Polizia Locale riconosciuta dal Prefetto. La misura punta a rafforzare la sicurezza degli operatori e la loro capacità di intervento.
Porto d’armi agenti fuori servizio: la presunzione di autotutela
La circolare del 5 febbraio 2026 stabilisce che gli operatori di pubblica sicurezza possono portare un’arma privata senza licenza quando non sono in servizio.
In passato era necessario dimostrare un bisogno specifico. Oggi, invece, la legge considera l’autotutela un’esigenza naturale del ruolo.
Questo cambiamento aumenta la protezione personale degli agenti e migliora la loro prontezza operativa.
Polizia Locale e porto d’arma: estensione e limiti territoriali
Il chiarimento più atteso riguarda la Polizia Locale.
Il Viminale conferma che il nuovo regime sul porto d’armi per gli agenti fuori servizio si applica anche ai corpi riconosciuti dal Prefetto. Tuttavia, introduce due limiti fondamentali:
- validità territoriale: l’arma può essere portata principalmente nel territorio dell’ente di appartenenza
- eccezioni operative: il porto è consentito fuori dai confini comunali solo in caso di attività autorizzate
Questa impostazione ribadisce il legame tra Polizia Locale e territorio, elemento centrale nella sicurezza urbana.
Acquisto dell’arma e obblighi di tracciabilità
La nuova disciplina semplifica l’acquisto dell’arma destinata alla difesa personale.
L’agente non deve più richiedere una licenza specifica: è sufficiente la tessera di servizio.
Per la Polizia Locale, se la tessera non indica la qualifica di agente di pubblica sicurezza, serve un’attestazione del Comune.
Restano però invariati alcuni obblighi:
- denuncia dell’arma all’Autorità di P.S.
- limite massimo di tre armi comuni da sparo
- cessione consentita solo a soggetti autorizzati
Effetti sullo status professionale
Il diritto al porto d’armi per gli agenti fuori servizio non è illimitato.
La facoltà decade automaticamente in caso di sospensione, provvedimenti disciplinari o perdita della qualifica.
In queste situazioni, l’Autorità può disporre il ritiro dell’arma o ulteriori misure di sicurezza.
Un quadro normativo più moderno
La circolare invita gli enti locali a rivedere i criteri per la dotazione dell’arma d’ordinanza.
L’obiettivo è armonizzare le nuove regole con le esigenze operative delle città, garantendo sicurezza e tracciabilità.
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